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Sei
un operatore extra UE, senza stabile organizzazione ai fini IVA
in uno Stato membro della Comunità Europea ? |
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La
tua attività è finalizzata a cedere i beni virtuali o
prestazioni di servizi on line sotto elencati ad un consumatore
finale nella Comunità Europea ? |
- Progettazione,
realizzazione e manutenzione di siti web;
- Contratti di web
hosting;
- Fornitura di
prodotti e loro aggiornamento;
- Cessione di
immagini;
- Cessione di musica,
films, giochi di fortuna e abilità, giochi su scommessa;
- Servizi politici,
culturali, sportivi, scientifici e di divertimento;
- Formazione a
distanza;
- Accesso a banche
dati.
Allora
hai
bisogno
di
un
Rappresentante
Fiscale. |
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Nello stato membro della Comunità Europea nel quale hai iniziato, a
partire dal 1° Luglio 2003, l'attività di commercio B2C devi nominare
il Rappresentante Fiscale, il quale provvederà:
-
all'emissione di una
fattura per ogni cessione con addebito dell'imposta applicabile nei
singoli Stati membri con aliquota standard;
-
alla conservazione
per 10 anni dei documenti e dei dati informatici relativi alle
operazioni B2C;
-
alla presentazione
trimestrale di una dichiarazione allo Stato membro
d'identificazione, in cui si riporta l'ammontare dell'imposta
riscossa suddivisa per ogni Stato membro;
-
al versamento,
contestuale alla dichiarazione di cui sopra, dell'imposta riscossa
dai consumatori finali.
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