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9 Ottobre 2002, il via libera della Commissione per le Politiche dell'Unione europea al disegno di legge, che il 21 Ottobre sarà in aula alla Camera. Si tratta di recepire la direttiva sul trattamento Iva nel commercio elettronico diretto (2002/38/Ce), provvedimento che deve essere operativo negli Stati membri a partire dal 1° Luglio 2003.
La direttiva Ue sull'Iva nel commercio elettronico :
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Ambito
applicativo.
Fornitura di siti web e web-hosting, comprese la gestione a distanza di programmi e attrezzature; fornitura di programmi e loro aggiornamento; fornitura di immagini, testi e informazioni; accesso a banche dati; fornitura di musica, film, giochi (compresi i giochi d'azzardo); manifestazioni o programmi politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici e di intrattenimento; formazione a distanza.
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Tassazione
B2B:
nel caso di imprese stabilite in Stati diversi la transazione è sempre tassata nel luogo del committente con autofattura.
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Tassazione
B2C:
1) impresa extra-Ue consumatore Ue: tassazione diretta nel Paese del consumatore, nomina del Rappresentante Fiscale. 2) impresa Ue consumatore Ue, ma risiedono in Stati diversi: tassazione nello Stato dell'impresa. 3) impresa Ue consumatore extra-Ue: operazione non tassata nella Ue.
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Aliquota
Iva: aliquota normale.
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Validità:
il nuovo regime si applica dal 1° Luglio 2003 al 30 Giugno 2006.
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